COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA 2018

2018-04-10T13:31:44+02:00 10 Aprile 2018|

Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016, ha introdotto, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:
– invio dei dati delle fatture a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
– invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.

L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli delle fatture, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.
Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:
– fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia;
– versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 21.03.2018, n. 62214, ha modificato il modello di comunicazione della liquidazione Iva periodica. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le comunicazioni relative al 1° trimestre 2018, in scadenza il 31.05.2018. Il precedente modello potrà essere utilizzato fino al 30.04.2018 per correggere, se necessario, i dati del 2017. Si segnala, in particolare, l’introduzione nel rigo VP1 della casella “Operazioni straordinarie” per il trasferimento del credito Iva alla società avente causa dalla società dante causa e l’introduzione nel rigo VP13 della casella “Metodo”, che deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto Iva.

Scadenziario:

Periodo Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva Comunicazione dati fatture
(Spesometro)
I Trimestre 2018 31/05/2018 31/05/2018
II Trimestre 2018 16/09/2018 30/09/2018
III Trimestre 2018 30/11/2018 30/11/2018
IV Trimestre 2018 28/02/2018 28/02/2018

La Dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata entro il 30/04/2019.

OPZIONE:
L’art. 1-ter, c. 2, lett. a) del D.L. 148/2017 ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale (1° semestre entro il 30.09 – 2° semestre entro il 28.02).

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