In previsione della soppressione dell’esterometro a partire dal 01/07/2022, siamo a riepilogarvi le procedure da seguire già fin dal mese di Gennaio 2022 nel caso vogliate anticipare la compilazione e l’invio al Sistema di Interscambio eliminando sin da ora l’obbligo dell’invio dell’Esterometro.
Le operazioni da e verso l’estero, oggi inviate su base trimestrale (Esterometro), dovranno essere inviate, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture quindi nel mese di emissione delle fattura ( 12 giorni dall’operazione oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita) compilando la fattura al cliente estero, indicando come codice destinatario “XXXXXXX”;
Per le operazioni passive invece dovrete emettere un’autofattura con i propri dati, in formato XML, da distinguere in funzione delle seguenti caratteristiche:
1) Acquisto di beni intracomunitari: in questo caso l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD18, dove nel campo cedente/ prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo ( fornitore UE) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico ( acquirente IT), secondo le istruzioni fornire dall’Agenzia delle Entrate FAQ36. L’utilizzo dell’autofattura elettronica non esime l’obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT, se dovuti.
2) Acquisto di servizi dall’estero ( sia extracomunitari che intracomunitari ): l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD17, dove nel campo cedente/ prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo ( prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico ( acquirente IT).
3) Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia: questo tipo di acquisti, definito come acquisto di beni ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del Dpr 633/1972, è codificato per permettere ad un soggetto non residente in Italia di effettuare una cessione di beni che si trovano già sul territorio italiano. L’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD19, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).
In tutti i casi, inserendo i dati dell’acquirente, con i proprio dati, come destinatario del documento elettronico, questo verrà recapitato nella propria area di Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Non cambia nulla invece per la registrazione dei documenti, che continuano ad essere annotati nei registri Iva come sempre. Gli acquisti in Reverse Charge continuano ad essere registrati sia nell’apposito sezionale degli acquisti che nel sezionale delle vendite per concorrere alla liquidazione periodica Iva.
Per quanto riguarda le importazioni extra CEE in presenza di bolla doganale essendo tali acquisti esclusi dall’Esterometro non rientrano nella procedura sopra descritta.
Da ultimo vi segnaliamo che allo stato attuale per le operazioni di REVERSE CHARGE INTERNO per operazioni con fornitori sul territorio ( edilizia , pulizie ecce ecc ) , non vi è l’obbligo di effettuare tale procedura e rimane quindi una vostra facoltà adottare l’invio al Sistema di Interscambio (SDI).