Il cuore della riforma sta nei nuovi modelli di registro e di formulario che andranno a sostituire gli attuali formulari e registro di carico e scarico rifiuti previsti per il “trasporto dei rifiuti”. Rimane esclusa dalla riforma la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose prevista della normativa ADR. La riforma coinvolgerà in maniera rilevante le imprese, a partire dall’assetto dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti deputati a tali compiti.
Il FIR ( formulario di identificazione del rifiuto) che accompagna il trasporto dei rifiuti è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la propria parte di competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Il decreto legge n 59 del 04/04/2023 che cosa ha cambiato?
- viene definito il nuovo Modello Fir che entrerà in vigore a partire dal 13/02/2025;
- dalla stessa data verrà introdotto l’obbligo di vidimazione digitale ( sia per i FIR cartacei che per quelli digitali);
- a partire dal 13/02/2026 gli iscritti al RENTRI gestiranno il FIR in formato digitale;
- sempre a partire dal 13/02/2026 vi sarà l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
- l’obbligo in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. Pertanto a partire dal 13/02/2025 tutti i produttori emetteranno il FIR con i nuovi modelli che dovranno contenere tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche del rifiuto, origine, tipologia e quantità.
FIR cartaceo e FIR digitale
Per quanto concerne il FIR Cartaceo la vidimazione avverrà esclusivamente tramite il RENTRI. Invece la compilazione potrà essere effettuata utilizzando i propri sistemi gestionali, i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o manualmente.
Il produttore dovrà emettere il FIR cartaceo in 2 copie e trattenere la prima. Il trasportatore e il destinatario aggiungeranno le informazioni di competenza e sottoscriveranno il FIR cartaceo. Infine il trasportatore trasmetterà al produttore, o al detentore, e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la produzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.
In caso invece di Fir Digitale esso sarà emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI e la vidimazione avverrà sempre tramite il RENTRI. Per quanto concerne la gestione il trasportatore e il destinatario aggiorneranno il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Il FIR digitale dovrà essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa a carico del rifiuto.
Infine il destinatario trasmetterà al produttore tramite RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.